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Il certificato medico redatto all’estero non è idoneo a giustificare l’assenza ove privo di Apostille o della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana

Corte di Cassazione, sez. lavoro,11 agosto 2022 n. 24697

data: 23.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

Non è idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro il certificato medico redatto all’estero, tradotto in italiano, ma privo di apposita “Apostille“, così come prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Il certificato medico redatto all’estero non è idoneo a giustificare l’assenza ove privo di Apostille o della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana

Corte di Cassazione, sez. lavoro,11 agosto 2022 n. 24697

data: 23.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

Non è idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro il certificato medico redatto all’estero, tradotto in italiano, ma privo di apposita “Apostille“, così come prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.