Il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico e non può essere incorporato in esso
data: 04.06.2022
Area: Diritto del Lavoro
Secondo i Giudici della Suprema Corte il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico e non può essere incorporato in esso.
Ciò in quanto il primo consiste in una sofferenza interiore, mentre il secondo incide su aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale.
Tale distinzione ha trovato conferma anche sul piano normativo, posto che l’art. 138 comma II del Codice delle Assicurazioni definisce e menziona il danno biologico (lettera a) separatamente dalla componente morale (lettera e).
Sulla base di tale premessa è onere del Giudice accertare, caso per caso, l’eventuale esistenza simultanea delle due voci di danno, biologico e morale.
Nel caso in cui tale accertamento dia un esito negativo, andrà considerato il solo danno biologico, “depurato dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)”.
Allo stesso modo, anche la cosiddetta percentuale di personalizzazione del danno andrà applicata alle sole voci di danno non patrimoniale concretamente accertate e non, viceversa, alla somma aritmetica delle medesime.
Il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico e non può essere incorporato in esso
data: 04.06.2022
Area: Diritto del Lavoro
Secondo i Giudici della Suprema Corte il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico e non può essere incorporato in esso.
Ciò in quanto il primo consiste in una sofferenza interiore, mentre il secondo incide su aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale.
Tale distinzione ha trovato conferma anche sul piano normativo, posto che l’art. 138 comma II del Codice delle Assicurazioni definisce e menziona il danno biologico (lettera a) separatamente dalla componente morale (lettera e).
Sulla base di tale premessa è onere del Giudice accertare, caso per caso, l’eventuale esistenza simultanea delle due voci di danno, biologico e morale.
Nel caso in cui tale accertamento dia un esito negativo, andrà considerato il solo danno biologico, “depurato dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico)”.
Allo stesso modo, anche la cosiddetta percentuale di personalizzazione del danno andrà applicata alle sole voci di danno non patrimoniale concretamente accertate e non, viceversa, alla somma aritmetica delle medesime.