Il Giudice può disapplicare la parte economica di un CCNL e determinare la retribuzione sufficiente e proporzionata
data: 07.10.2023
Area: Diritto del Lavoro
L’art. 36 della Costituzione statuisce che la retribuzione deve sempre essere proporzionata e sufficiente e deve assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
Nel caso in cui i minimi retributivi previsti da un CCNL dovesse porsi sotto quel limite (a prescindere dalla rappresentivita delle sigle sindacali firmatarie), il Giudice può d’ufficio disapplicarli e determinare, attraverso un raffronto con molteplici fonti di prova, una retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro svolto dal dipendente.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la retribuzione netta minima indicata dal CCNL era inferiore alla soglia minima di povertà indicata dall’Istat.
Il Giudice può disapplicare la parte economica di un CCNL e determinare la retribuzione sufficiente e proporzionata
data: 07.10.2023
Area: Diritto del Lavoro
L’art. 36 della Costituzione statuisce che la retribuzione deve sempre essere proporzionata e sufficiente e deve assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
Nel caso in cui i minimi retributivi previsti da un CCNL dovesse porsi sotto quel limite (a prescindere dalla rappresentivita delle sigle sindacali firmatarie), il Giudice può d’ufficio disapplicarli e determinare, attraverso un raffronto con molteplici fonti di prova, una retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro svolto dal dipendente.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la retribuzione netta minima indicata dal CCNL era inferiore alla soglia minima di povertà indicata dall’Istat.