Il rapporto di fiducia può essere leso anche da comportamenti del lavoratore tenuti prima dell’assunzione ed emersi in epoca successiva
data: 20.01.2023
Area: Diritto del Lavoro
Un lavoratore riportava in primo grado una condanna penale per reati commessi nell’espletamento delle sue mansioni. In secondo grado il reato veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Il lavoratore, terminato il giudizio penale, veniva assunto da un nuovo datore di lavoro il quale nulla sapeva della vicenda giudiziaria.
Giunto a conoscenza dell’accaduto il nuovo datore di lavoro procedeva alla contestazione disciplinare e al licenziamento per giusta causa motivandolo sulla base alle risultanze del procedimento penale di primo grado.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che la decisione presa riguardasse fatti relativi al rapporto di lavoro antecedente, i quali, erano anche stati riqualificati ad opera del giudice penale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento ritenendo che i comportamenti tenuti dal ricorrente prima dell’assunzione fossero di gravità e natura tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, una volta emersi in epoca successiva all’inizio del rapporto”, precisando inoltre che “non avesse pregio l’ipotesi della collocazione del lavoratore in attività meno a rischio, (…), perché il pericolo di replica di condotte illecite sussisteva a prescindere”.
Il rapporto di fiducia può essere leso anche da comportamenti del lavoratore tenuti prima dell’assunzione ed emersi in epoca successiva
data: 20.01.2023
Area: Diritto del Lavoro
Un lavoratore riportava in primo grado una condanna penale per reati commessi nell’espletamento delle sue mansioni. In secondo grado il reato veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Il lavoratore, terminato il giudizio penale, veniva assunto da un nuovo datore di lavoro il quale nulla sapeva della vicenda giudiziaria.
Giunto a conoscenza dell’accaduto il nuovo datore di lavoro procedeva alla contestazione disciplinare e al licenziamento per giusta causa motivandolo sulla base alle risultanze del procedimento penale di primo grado.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che la decisione presa riguardasse fatti relativi al rapporto di lavoro antecedente, i quali, erano anche stati riqualificati ad opera del giudice penale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento ritenendo che i comportamenti tenuti dal ricorrente prima dell’assunzione fossero di gravità e natura tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, una volta emersi in epoca successiva all’inizio del rapporto”, precisando inoltre che “non avesse pregio l’ipotesi della collocazione del lavoratore in attività meno a rischio, (…), perché il pericolo di replica di condotte illecite sussisteva a prescindere”.