Il risarcimento previsto dall’art. 18 della L. 300/1970 spetta anche se il recesso sia rimasto privo di effetti ed il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito
data: 13.01.2023
Area: Diritto del Lavoro
Il risarcimento del danno, stabilito dall’art. 18 della L. 300/1970 nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell’intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dal fatto che il recesso sia rimasto privo di effetti ed il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito.
Per la Corte di Cassazione, quindi, anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un’effettiva interruzione il datore di lavoro è tenuto a pagare il risarcimento previsto per legge.
Il risarcimento previsto dall’art. 18 della L. 300/1970 spetta anche se il recesso sia rimasto privo di effetti ed il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito
data: 13.01.2023
Area: Diritto del Lavoro
Il risarcimento del danno, stabilito dall’art. 18 della L. 300/1970 nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell’intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dal fatto che il recesso sia rimasto privo di effetti ed il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito.
Per la Corte di Cassazione, quindi, anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un’effettiva interruzione il datore di lavoro è tenuto a pagare il risarcimento previsto per legge.