Chiarimenti sulla modalità di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali
data: 01.04.2022
Area: Diritto del Lavoro
La Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito alcune indicazioni per effettuare la comunicazione utilizzando la nuova applicazione predisposta dal Ministero del lavoro e operativa dal 28 marzo 2022.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:
– entro 7 giorni,
– entro 15 giorni
– entro 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Chiarimenti sulla modalità di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali
data: 01.04.2022
Area: Diritto del Lavoro
La Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito alcune indicazioni per effettuare la comunicazione utilizzando la nuova applicazione predisposta dal Ministero del lavoro e operativa dal 28 marzo 2022.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:
– entro 7 giorni,
– entro 15 giorni
– entro 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.