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In caso di malattia cronica le assenze per motivi di salute non devono essere computate ai fini del comporto a prescindere dal riconoscimento formale che della stessa i competenti Enti Previdenziali ne abbiano dato

Tribunale di Milano, sezione lavoro, 25 luglio 2022

data: 30.07.2022
Area: Diritto del Lavoro

In caso di malattia cronica le assenze per motivi di salute ad essa correlate non possono essere computate ai fini del comporto, a prescindere dall’esistenza di certificazioni comprovanti handicap o invalidità civile.

A tale conclusioni il Tribunale addiviene ritenendo che alla condizione di invalidità/disabilità deve riconoscersi una rilevanza obiettiva, per il sol fatto della ricorrenza di un’effettiva minorazione fisica e, addirittura, indipendentemente dal riconoscimento formale che della stessa i competenti Enti Previdenziali ne abbiano dato, pena la frustrazione delle tutele di legge, anche perché assoggettare l’applicazione delle tutele riservate ai soggetti portatori di questo specifico fattore di rischio alla ricorrenza, o all’adempimento, di formalità di qualsivoglia natura significherebbe creare un vulnus oltremodo severo allo statuto di protezione previsto dall’ordinamento, frustrandone ratio ed efficaci.

In caso di malattia cronica le assenze per motivi di salute non devono essere computate ai fini del comporto a prescindere dal riconoscimento formale che della stessa i competenti Enti Previdenziali ne abbiano dato

Tribunale di Milano, sezione lavoro, 25 luglio 2022

data: 30.07.2022
Area: Diritto del Lavoro

In caso di malattia cronica le assenze per motivi di salute ad essa correlate non possono essere computate ai fini del comporto, a prescindere dall’esistenza di certificazioni comprovanti handicap o invalidità civile.

A tale conclusioni il Tribunale addiviene ritenendo che alla condizione di invalidità/disabilità deve riconoscersi una rilevanza obiettiva, per il sol fatto della ricorrenza di un’effettiva minorazione fisica e, addirittura, indipendentemente dal riconoscimento formale che della stessa i competenti Enti Previdenziali ne abbiano dato, pena la frustrazione delle tutele di legge, anche perché assoggettare l’applicazione delle tutele riservate ai soggetti portatori di questo specifico fattore di rischio alla ricorrenza, o all’adempimento, di formalità di qualsivoglia natura significherebbe creare un vulnus oltremodo severo allo statuto di protezione previsto dall’ordinamento, frustrandone ratio ed efficaci.