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In caso di trasferimento nell’ambito di una procedura di pre-pack il cessionario può derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori

Corte di Giustizia UE, sentenza del 28.04.2022, nella causa C-237/20

data: 06.05.2022
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Giustizia rileva che in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, a condizione però che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.

Per la sentenza, l’obbiettivo di tale deroga è quello di eliminare il grave rischio di un deterioramento del valore dell’impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera.

Il tutto, continua la Corte, al fine di bilanciare i due distinti interessi in gioco di ottenere il rimborso più elevato per l’insieme dei creditori e di mantenere, per quanto possibile, l’occupazione.

Su tali presupposti, la CGUE, statuisce che la deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è possibile solo a condizione che:

– il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;

– tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei suoi beni;

– detta liquidazione si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.

In caso di trasferimento nell’ambito di una procedura di pre-pack il cessionario può derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori

Corte di Giustizia UE, sentenza del 28.04.2022, nella causa C-237/20

data: 06.05.2022
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Giustizia rileva che in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, a condizione però che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.

Per la sentenza, l’obbiettivo di tale deroga è quello di eliminare il grave rischio di un deterioramento del valore dell’impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera.

Il tutto, continua la Corte, al fine di bilanciare i due distinti interessi in gioco di ottenere il rimborso più elevato per l’insieme dei creditori e di mantenere, per quanto possibile, l’occupazione.

Su tali presupposti, la CGUE, statuisce che la deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è possibile solo a condizione che:

– il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;

– tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei suoi beni;

– detta liquidazione si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.