In caso di trasferimento nell’ambito di una procedura di pre-pack il cessionario può derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori
data: 06.05.2022
Area: Diritto del Lavoro
La Corte di Giustizia rileva che in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, a condizione però che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
Per la sentenza, l’obbiettivo di tale deroga è quello di eliminare il grave rischio di un deterioramento del valore dell’impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera.
Il tutto, continua la Corte, al fine di bilanciare i due distinti interessi in gioco di ottenere il rimborso più elevato per l’insieme dei creditori e di mantenere, per quanto possibile, l’occupazione.
Su tali presupposti, la CGUE, statuisce che la deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è possibile solo a condizione che:
– il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;
– tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei suoi beni;
– detta liquidazione si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
In caso di trasferimento nell’ambito di una procedura di pre-pack il cessionario può derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori
data: 06.05.2022
Area: Diritto del Lavoro
La Corte di Giustizia rileva che in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, a condizione però che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.
Per la sentenza, l’obbiettivo di tale deroga è quello di eliminare il grave rischio di un deterioramento del valore dell’impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera.
Il tutto, continua la Corte, al fine di bilanciare i due distinti interessi in gioco di ottenere il rimborso più elevato per l’insieme dei creditori e di mantenere, per quanto possibile, l’occupazione.
Su tali presupposti, la CGUE, statuisce che la deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è possibile solo a condizione che:
– il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;
– tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei suoi beni;
– detta liquidazione si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.