La richiesta di specificazione delle assenze poste alla base del licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere riscontrata con la forma e i tempi previsti dall’art. 2 della L. 604/1966
data: 13.11.2023
Area: Diritto del Lavoro
Nel caso in cui l’atto di intimazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non precisi le assenze, il dipendente ha la facoltà di chiedere al datore di specificare tale aspetto fattuale con indicazione delle ragioni poste alla base del recesso.
Ove, a fronte di tale richiesta, il datore non ottemperi il licenziamento deve considerarsi illegittimo.
La forma e i tempi per il riscontro sono quelli previsti dall’art. 2 della L. 604/1966 posto che per il superamento l’art. 2110 c.c. non fornisce indicazioni in merito.
La richiesta di specificazione delle assenze poste alla base del licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere riscontrata con la forma e i tempi previsti dall’art. 2 della L. 604/1966
data: 13.11.2023
Area: Diritto del Lavoro
Nel caso in cui l’atto di intimazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non precisi le assenze, il dipendente ha la facoltà di chiedere al datore di specificare tale aspetto fattuale con indicazione delle ragioni poste alla base del recesso.
Ove, a fronte di tale richiesta, il datore non ottemperi il licenziamento deve considerarsi illegittimo.
La forma e i tempi per il riscontro sono quelli previsti dall’art. 2 della L. 604/1966 posto che per il superamento l’art. 2110 c.c. non fornisce indicazioni in merito.