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La riduzione dell’orario di lavoro concordata tra le parti può essere provata anche per fatti concludenti

Corte di Cassazione, ordinanza del 18 ottobre 2023, n. 28862

data: 13.11.2023
Area: Diritto del Lavoro

Il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta.

Pur a fronte di questo principio generale, il datore di lavoro può comunque provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione).

Tale prova delle sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni può essere fornita anche per facta concludentia.

Una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time.

Una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte ne’ imposte unilateralmente dal datore di lavoro.

La riduzione dell’orario di lavoro concordata tra le parti può essere provata anche per fatti concludenti

Corte di Cassazione, ordinanza del 18 ottobre 2023, n. 28862

data: 13.11.2023
Area: Diritto del Lavoro

Il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta.

Pur a fronte di questo principio generale, il datore di lavoro può comunque provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione).

Tale prova delle sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni può essere fornita anche per facta concludentia.

Una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time.

Una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte ne’ imposte unilateralmente dal datore di lavoro.