La violazione dell’obbligo di repêchage comporta la reintegra
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 2 dicembre 2022, n. 35496
data: 18.12.2022
Area: Diritto del Lavoro
Nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo la violazione dell’obbligo di repêchage equivale ad insussistenza del fatto.
Da ciò ne consegue che, dando applicazione ai principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, va disposta la reintegra del lavoratore.
La violazione dell’obbligo di repêchage comporta la reintegra
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 2 dicembre 2022, n. 35496
data: 18.12.2022
Area: Diritto del Lavoro
Nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo la violazione dell’obbligo di repêchage equivale ad insussistenza del fatto.
Da ciò ne consegue che, dando applicazione ai principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022, va disposta la reintegra del lavoratore.