INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

L’Agenzia delle Entrate non può riqualificare unilateralmente un contratto di appalto certificato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sentenza del 03.10.2022, n. 1115

data: 23.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna afferma che l’Agenzia delle Entrate non può riqualificare unilateralmente un contratto di appalto certificato, anche laddove ritenga che lo stesso simuli un negozio di somministrazione irregolare.

La Corte di Giustizia Tributaria parte nella sua analisi dal dettato dell’art. 80 del D.Lgs. 276/2003 secondo cui avverso il contratto d’appalto certificato “… le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.

Tale essendo il dato letterale della norma, la Corte ritiene che tra i terzi verso cui l’atto spiega efficacia devono essere ricomprese tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti impositori, ivi inclusa l’amministrazione finanziaria.

Ne consegue che anche l’amministrazione finanziaria ha l’onere di impugnare la certificazione davanti al giudice del lavoro, sia ai fini della corretta qualificazione giuridica, sia ai fini di accertamento della difformità tra l’oggetto del contratto e la sua esecuzione.

Per i Giudici, infatti, qualora l’Amministrazione potesse direttamente intervenire sulla qualificazione certificata, si svuoterebbero di significato la certificazione stessa e gli effetti che la stessa dispiega verso i terzi, con una ingiustificata parità di trattamento tra i contratti certificati e quelli non certificati.

L’Agenzia delle Entrate non può riqualificare unilateralmente un contratto di appalto certificato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sentenza del 03.10.2022, n. 1115

data: 23.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna afferma che l’Agenzia delle Entrate non può riqualificare unilateralmente un contratto di appalto certificato, anche laddove ritenga che lo stesso simuli un negozio di somministrazione irregolare.

La Corte di Giustizia Tributaria parte nella sua analisi dal dettato dell’art. 80 del D.Lgs. 276/2003 secondo cui avverso il contratto d’appalto certificato “… le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.

Tale essendo il dato letterale della norma, la Corte ritiene che tra i terzi verso cui l’atto spiega efficacia devono essere ricomprese tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti impositori, ivi inclusa l’amministrazione finanziaria.

Ne consegue che anche l’amministrazione finanziaria ha l’onere di impugnare la certificazione davanti al giudice del lavoro, sia ai fini della corretta qualificazione giuridica, sia ai fini di accertamento della difformità tra l’oggetto del contratto e la sua esecuzione.

Per i Giudici, infatti, qualora l’Amministrazione potesse direttamente intervenire sulla qualificazione certificata, si svuoterebbero di significato la certificazione stessa e gli effetti che la stessa dispiega verso i terzi, con una ingiustificata parità di trattamento tra i contratti certificati e quelli non certificati.