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Le dimissioni della lavoratrice madre non possono ritenersi efficaci in assenza della convalida

Corte di Cassazione, sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5598

data: 12.03.2023
Area: Diritto del Lavoro

Non è ammissibile ’interpretazione dell’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 secondo la quale la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo ministeriale, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro.

A tale conclusione la Corte di Cassazione addiviene sottolineando che: (i) l’art. 55 utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato dedurre che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione; (ii) una tale interpretazione confliggerebbe con la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà.

Le dimissioni della lavoratrice madre non possono ritenersi efficaci in assenza della convalida

Corte di Cassazione, sentenza del 23 febbraio 2023, n. 5598

data: 12.03.2023
Area: Diritto del Lavoro

Non è ammissibile ’interpretazione dell’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 secondo la quale la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo ministeriale, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro.

A tale conclusione la Corte di Cassazione addiviene sottolineando che: (i) l’art. 55 utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato dedurre che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione; (ii) una tale interpretazione confliggerebbe con la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà.