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Le disposizioni in materia di sicurezza si applicano anche ai tirocinanti

Cassazione Penale, sentenza del 03.03.2022 n. 7093

data: 13.03.2022
Area: Diritto del Lavoro

Il datore di lavoro è obbligato ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza, anche nei confronti dei tirocinanti.

La titolare di un’impresa agricola è stata ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose, previsto e punito ai sensi dell’art. 590 c.p., a seguito del grave infortunio alla mano destra occorso ad una studentessa universitaria in tirocinio formativo.

A fondamento della predetta decisione, la Corte d’Appello deduce che l’attività che aveva condotto al sinistro era stata eseguita senza alcuna preventiva valutazione del rischio, in carenza assoluta di una precipua formazione e senza munire la tirocinante dei necessari dispositivi di protezione.

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, è equiparato al lavoratore chiunque svolge attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

La responsabilità datoriale non può essere in alcun modo scaricata sull’Ente promotore dei programmi di tirocinio (nel caso di specie l’Università), dal momento che le relative convenzioni non possono far venir meno gli obblighi gravanti sull’impresa ospitante.

Le disposizioni in materia di sicurezza si applicano anche ai tirocinanti

Cassazione Penale, sentenza del 03.03.2022 n. 7093

data: 13.03.2022
Area: Diritto del Lavoro

Il datore di lavoro è obbligato ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza, anche nei confronti dei tirocinanti.

La titolare di un’impresa agricola è stata ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose, previsto e punito ai sensi dell’art. 590 c.p., a seguito del grave infortunio alla mano destra occorso ad una studentessa universitaria in tirocinio formativo.

A fondamento della predetta decisione, la Corte d’Appello deduce che l’attività che aveva condotto al sinistro era stata eseguita senza alcuna preventiva valutazione del rischio, in carenza assoluta di una precipua formazione e senza munire la tirocinante dei necessari dispositivi di protezione.

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, è equiparato al lavoratore chiunque svolge attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.

La responsabilità datoriale non può essere in alcun modo scaricata sull’Ente promotore dei programmi di tirocinio (nel caso di specie l’Università), dal momento che le relative convenzioni non possono far venir meno gli obblighi gravanti sull’impresa ospitante.