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Licenziamento collettivo limitato a un solo reparto

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza del 5 ottobre 2020, n. 21306

data: 18.10.2020
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020, ha ribadito un principio già affermato in materia di licenziamenti collettivi: è possibile ridurre l’ambito di applicazione della procedura collettiva di riduzione di personale ai soli addetti ad un settore o un reparto a condizione che ciò venga specificatamente dichiarato, con adeguata motivazione, nella lettera di avvio del procedimento di licenziamento collettivo. Infatti, tale lettera ha lo scopo di facilitare l’esame del merito della riduzione da parte delle organizzazioni sindacali destinatarie.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto illegittimi i licenziamenti in quanto l’intenzione del datore di lavoro era stata espressa in modo generico nella lettera di apertura della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991.

Licenziamento collettivo limitato a un solo reparto

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza del 5 ottobre 2020, n. 21306

data: 18.10.2020
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020, ha ribadito un principio già affermato in materia di licenziamenti collettivi: è possibile ridurre l’ambito di applicazione della procedura collettiva di riduzione di personale ai soli addetti ad un settore o un reparto a condizione che ciò venga specificatamente dichiarato, con adeguata motivazione, nella lettera di avvio del procedimento di licenziamento collettivo. Infatti, tale lettera ha lo scopo di facilitare l’esame del merito della riduzione da parte delle organizzazioni sindacali destinatarie.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto illegittimi i licenziamenti in quanto l’intenzione del datore di lavoro era stata espressa in modo generico nella lettera di apertura della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991.