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Licenziamento orale – Onere della prova

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021

data: 28.01.2021
Area: Diritto del Lavoro

La Cassazione, con la Sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021, si è pronunciata in tema di onere della prova del licenziamento orale.

Nel caso specifico, il ricorrente censurava la decisione della Corte di merito per violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova. Infatti, secondo la difesa del lavoratore, sarebbe a carico del datore di lavoro la prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento mentre il lavoratore sarebbe gravato esclusivamente dell’onere di provare la cessazione del rapporto di lavoro.

Gli ermellini, richiamando i propri arresti giurisprudenziali precedenti (cfr. Cass. 31501/2018, Cass. 3822/2019 e Cass. 13195/2019), hanno riportato il principio secondo cui la mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, l’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito può radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.

Licenziamento orale – Onere della prova

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021

data: 28.01.2021
Area: Diritto del Lavoro

La Cassazione, con la Sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021, si è pronunciata in tema di onere della prova del licenziamento orale.

Nel caso specifico, il ricorrente censurava la decisione della Corte di merito per violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova. Infatti, secondo la difesa del lavoratore, sarebbe a carico del datore di lavoro la prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento mentre il lavoratore sarebbe gravato esclusivamente dell’onere di provare la cessazione del rapporto di lavoro.

Gli ermellini, richiamando i propri arresti giurisprudenziali precedenti (cfr. Cass. 31501/2018, Cass. 3822/2019 e Cass. 13195/2019), hanno riportato il principio secondo cui la mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, l’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito può radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.