Licenziamento per inidoneità sopravvenuta e divieto di licenziamento per GMO – chiarimenti INL
data: 01.07.2020
Area: Diritto del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l’ambito di applicazione della sospensione procedure di licenziamento, prevista dall’articolo 46, Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sino al 17 agosto 2020.
Nello specifico, secondo la nota anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966.
Infatti, in caso di inidoneità sopravvenuta alla mansione il datore di lavoro è tenuto a verificare de vi sia la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.
Pertanto, il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione è assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto ai fini della legittimità della procedura di licenziamento è necessaria la verifica in ordine alle possibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con il profilo del dipendente anche alla luce dell’inidoneità sopravvenuta.
Licenziamento per inidoneità sopravvenuta e divieto di licenziamento per GMO – chiarimenti INL
data: 01.07.2020
Area: Diritto del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito l’ambito di applicazione della sospensione procedure di licenziamento, prevista dall’articolo 46, Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sino al 17 agosto 2020.
Nello specifico, secondo la nota anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione rientra tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966.
Infatti, in caso di inidoneità sopravvenuta alla mansione il datore di lavoro è tenuto a verificare de vi sia la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.
Pertanto, il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione è assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto ai fini della legittimità della procedura di licenziamento è necessaria la verifica in ordine alle possibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con il profilo del dipendente anche alla luce dell’inidoneità sopravvenuta.