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L’utilizzo dei dati biometrici è possibile solo ove previsto da una disposizione normativa

Garante Privacy – Provvedimento n. 369 del 10.11.2022

data: 13.01.2023
Area: Diritto del Lavoro

Secondo il Garante Privacy il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie.

Pertanto, nel caso di utilizzo di dati biometrici per finalità di controllo degli accessi e degli orari di lavoro lo stesso non può ritenersi legittimo in quanto può essere sostituito da altri strumenti egualmente efficaci e meno invasivi.

L’utilizzo di dati biometrici nel contesto lavorativo resta pertanto limitato e residuale a determinati casi specifici come, ad esempio, nel caso di processi produttivi pericolosi, sottoposti a segreti di varia natura, o tutela di locali destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore oppure nelle occasioni in cui risulti necessario il controllo della presenza sul luogo di lavoro e l’osservanza degli orari da parte di dipendenti in regime alternativo alla detenzione.

L’utilizzo dei dati biometrici è possibile solo ove previsto da una disposizione normativa

Garante Privacy – Provvedimento n. 369 del 10.11.2022

data: 13.01.2023
Area: Diritto del Lavoro

Secondo il Garante Privacy il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie.

Pertanto, nel caso di utilizzo di dati biometrici per finalità di controllo degli accessi e degli orari di lavoro lo stesso non può ritenersi legittimo in quanto può essere sostituito da altri strumenti egualmente efficaci e meno invasivi.

L’utilizzo di dati biometrici nel contesto lavorativo resta pertanto limitato e residuale a determinati casi specifici come, ad esempio, nel caso di processi produttivi pericolosi, sottoposti a segreti di varia natura, o tutela di locali destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati o oggetti di valore oppure nelle occasioni in cui risulti necessario il controllo della presenza sul luogo di lavoro e l’osservanza degli orari da parte di dipendenti in regime alternativo alla detenzione.