INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Maternità posticipata – la lavoratrice deve fornire la documentazione solo al datore di lavoro

INPS – circolare del 29 settembre 2022, n. 106

data: 07.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

Acquisite le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS.

Maternità posticipata – la lavoratrice deve fornire la documentazione solo al datore di lavoro

INPS – circolare del 29 settembre 2022, n. 106

data: 07.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

Acquisite le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto.

Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS.