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Modifiche alle norme in materia di delocalizzazioni

D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti-ter)

data: 07.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

L’art. 37 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 nell’apportare modifiche alle procedure di cui alla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), interviene in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi per i datori con almeno 250 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.

La procedura prevede il coinvolgimento di associazioni sindacali, regioni, Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico e Anpal, e implica la presentazione di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

La norma in commento prevede che, in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo c.d. ticket licenziamento  innalzato del 500%.

In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro è tenuto a comunicare mensilmente ai su indicati soggetti lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

Nel caso in cui, all’esito della procedura, il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività.

Si prevede, inoltre, che fino alla completa restituzione delle predette somme, al soggetto debitore non possano essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.

Modifiche alle norme in materia di delocalizzazioni

D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti-ter)

data: 07.10.2022
Area: Diritto del Lavoro

L’art. 37 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 nell’apportare modifiche alle procedure di cui alla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), interviene in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi per i datori con almeno 250 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.

La procedura prevede il coinvolgimento di associazioni sindacali, regioni, Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico e Anpal, e implica la presentazione di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.

La norma in commento prevede che, in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo c.d. ticket licenziamento  innalzato del 500%.

In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro è tenuto a comunicare mensilmente ai su indicati soggetti lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

Nel caso in cui, all’esito della procedura, il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività.

Si prevede, inoltre, che fino alla completa restituzione delle predette somme, al soggetto debitore non possano essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.