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Nel cambio appalto la clausola di salvaguardia non obbliga ad assumere il dipendente dell’impresa uscente se privo della necessaria attitudine professionale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, 14 luglio 2022 n. 22212

data: 22.07.2022
Area: Diritto del Lavoro

In caso di cambio d’appalto, l’azienda che subentra, a prescindere dalla clausola di salvaguardia, non è obbligata ad assumere il dipendente dell’impresa uscente, se lo stesso è privo della necessaria attitudine professionale.

A tali conclusioni la Suprema Corte addiviene in quanto ritiene che il diritto all’assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista del contratto collettivo non è assoluto, ma condizionato dai principi generali del sistema.

Ciò significa che il datore subentrante può procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente precedentemente impiegato nell’esecuzione del contratto d’appalto e, nell’ipotesi di accertata incompatibilità a rendere la prestazione lavorativa, ritenersi esonerato dall’obbligo di facere a suo carico scaturente dalla previsione del contratto collettivo.

Nel cambio appalto la clausola di salvaguardia non obbliga ad assumere il dipendente dell’impresa uscente se privo della necessaria attitudine professionale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, 14 luglio 2022 n. 22212

data: 22.07.2022
Area: Diritto del Lavoro

In caso di cambio d’appalto, l’azienda che subentra, a prescindere dalla clausola di salvaguardia, non è obbligata ad assumere il dipendente dell’impresa uscente, se lo stesso è privo della necessaria attitudine professionale.

A tali conclusioni la Suprema Corte addiviene in quanto ritiene che il diritto all’assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista del contratto collettivo non è assoluto, ma condizionato dai principi generali del sistema.

Ciò significa che il datore subentrante può procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente precedentemente impiegato nell’esecuzione del contratto d’appalto e, nell’ipotesi di accertata incompatibilità a rendere la prestazione lavorativa, ritenersi esonerato dall’obbligo di facere a suo carico scaturente dalla previsione del contratto collettivo.