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Nel periodo di comporto non vanno conteggiati i giorni di quarantena precauzionale o di isolamento da Covid-19

Tribunale Palmi, Sezione Lavoro, Sentenza del 13 gennaio 2022

data: 18.02.2022
Area: Diritto del Lavoro

La società convenuta licenziava un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto, pari a 180 giorni ai sensi del CCNL applicato, ponendo a fondamento del proprio recesso l’assenza per malattia dal 27 novembre 2020 sino al 3 giugno 2020. In particolare, dal 26 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, il dipendente era stato in isolamento domiciliare in quanto positivo al covid-19.

Il dipendente adiva il giudice, domandando la reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.

Il tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato il licenziamento del ricorrente illegittimo e/o nullo per mancato superamento del periodo di comporto, dal momento che, in applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), il periodo di assenza del dipendente ricompreso tra il 27 novembre 2020 e il 15 dicembre 2020 non poteva essere computato a questi fini.

Invero, la disposizione di legge prevede: “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (…) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

Ne consegue che non può essere valutato, ai fini del superamento del periodo di comporto, né il tempo trascorso in quarantena precauzionale, né, come nel caso in esame, quello passato in isolamento domiciliare, per coloro che siano risultati positivi al coronavirus.

Perciò, il Tribunale ha condannato la parte resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagare al dipendente un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute e non corrisposte, dalla data del licenziamento sino a quella reintegrazione.

Nel periodo di comporto non vanno conteggiati i giorni di quarantena precauzionale o di isolamento da Covid-19

Tribunale Palmi, Sezione Lavoro, Sentenza del 13 gennaio 2022

data: 18.02.2022
Area: Diritto del Lavoro

La società convenuta licenziava un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto, pari a 180 giorni ai sensi del CCNL applicato, ponendo a fondamento del proprio recesso l’assenza per malattia dal 27 novembre 2020 sino al 3 giugno 2020. In particolare, dal 26 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, il dipendente era stato in isolamento domiciliare in quanto positivo al covid-19.

Il dipendente adiva il giudice, domandando la reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.

Il tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato il licenziamento del ricorrente illegittimo e/o nullo per mancato superamento del periodo di comporto, dal momento che, in applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), il periodo di assenza del dipendente ricompreso tra il 27 novembre 2020 e il 15 dicembre 2020 non poteva essere computato a questi fini.

Invero, la disposizione di legge prevede: “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (…) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

Ne consegue che non può essere valutato, ai fini del superamento del periodo di comporto, né il tempo trascorso in quarantena precauzionale, né, come nel caso in esame, quello passato in isolamento domiciliare, per coloro che siano risultati positivi al coronavirus.

Perciò, il Tribunale ha condannato la parte resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagare al dipendente un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute e non corrisposte, dalla data del licenziamento sino a quella reintegrazione.