È legittimo il licenziamento del rappresentante sindacale che utilizza i permessi di cui all’art. 30 legge 300 del 1970 per motivi personali
data: 04.11.2022
Area: Diritto del Lavoro
I permessi sindacali di cui all’art. 30 legge 300 del 1970 costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione assoluta del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrre l’effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa.
Tale essendo la natura del permesso ne consegue che allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo, anche per mezzo di agenzia investigativa, per accertare la effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi nazionali o provinciali, o comunque per verificare l’indebita utilizzazione del permesso per fini personali o diversi da quelli per i quali è previsto.
Viola, pertanto, il vincolo fiduciario il sindacalista che utilizza tali permessi per scopi differenti (nel caso esaminato il sindacalista aveva usato detti permessi per prolungare le ferie)
È legittimo il licenziamento del rappresentante sindacale che utilizza i permessi di cui all’art. 30 legge 300 del 1970 per motivi personali
data: 04.11.2022
Area: Diritto del Lavoro
I permessi sindacali di cui all’art. 30 legge 300 del 1970 costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione assoluta del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrre l’effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa.
Tale essendo la natura del permesso ne consegue che allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo, anche per mezzo di agenzia investigativa, per accertare la effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi nazionali o provinciali, o comunque per verificare l’indebita utilizzazione del permesso per fini personali o diversi da quelli per i quali è previsto.
Viola, pertanto, il vincolo fiduciario il sindacalista che utilizza tali permessi per scopi differenti (nel caso esaminato il sindacalista aveva usato detti permessi per prolungare le ferie)