Parità di genere ed esonero contributivo
data: 02.12.2022
Area: Diritto del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere.
Lo sgravio non sarà attribuito automaticamente ma sarà necessario fare domanda.
Il decreto prevede che i datori di lavoro privati in possesso dei requisiti inoltrino in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità che saranno specificate dall’Istituto in un prossimo messaggio.
Nella domanda andranno indicati:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata anche alle seguenti condizioni
- possesso del DURC
- assenza provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere si vedranno riconosciuto uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi INAIL per il periodo di validità della predetta certificazione, pari all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione con limite massimo di 50.000 euro annui.
Se le risorse stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.
Parità di genere ed esonero contributivo
data: 02.12.2022
Area: Diritto del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere.
Lo sgravio non sarà attribuito automaticamente ma sarà necessario fare domanda.
Il decreto prevede che i datori di lavoro privati in possesso dei requisiti inoltrino in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità che saranno specificate dall’Istituto in un prossimo messaggio.
Nella domanda andranno indicati:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata anche alle seguenti condizioni
- possesso del DURC
- assenza provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere si vedranno riconosciuto uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi INAIL per il periodo di validità della predetta certificazione, pari all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione con limite massimo di 50.000 euro annui.
Se le risorse stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.