Responsabilità ex d. lgs. 231/2001, infortuni sul lavoro e ruolo dell’Odv
data: 13.05.2022
Area: Diritto del Lavoro
In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro la Corte di Cassazione ha stabilito che, perché ricorra l’illecito ex articolo 25-septies, comma 3, del D.Lgs n. 231/2001, è necessario dimostrare la colpa organizzativa della società dalla quale sarebbe derivato il reato di lesioni colpose.
Secondo la Corte di Cassazione è inammissibile la lettura della norma di cui all’art. 25-septies, in base alla quale l’affermazione della responsabilità dell’ente consegue indefettibilmente alla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell’agente; il tutto, fra l’altro, attribuendo all’organismo di vigilanza compiti incardinati nel sistema di gestione della sicurezza (dei macchinari aziendali) del tutto estranei ai compiti che l’art. 6 d.lgs. n. 231/2001 assegna a tale organismo, che sono quelli di sorvegliare e verificare la funzionalità e l’osservanza dei modelli organizzativi.
Perché sorga anche la responsabilità amministrativa della Società non è quindi sufficiente lamentare la mancanza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro ma dimostrare la sussistenza di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.
Responsabilità ex d. lgs. 231/2001, infortuni sul lavoro e ruolo dell’Odv
data: 13.05.2022
Area: Diritto del Lavoro
In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro la Corte di Cassazione ha stabilito che, perché ricorra l’illecito ex articolo 25-septies, comma 3, del D.Lgs n. 231/2001, è necessario dimostrare la colpa organizzativa della società dalla quale sarebbe derivato il reato di lesioni colpose.
Secondo la Corte di Cassazione è inammissibile la lettura della norma di cui all’art. 25-septies, in base alla quale l’affermazione della responsabilità dell’ente consegue indefettibilmente alla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell’agente; il tutto, fra l’altro, attribuendo all’organismo di vigilanza compiti incardinati nel sistema di gestione della sicurezza (dei macchinari aziendali) del tutto estranei ai compiti che l’art. 6 d.lgs. n. 231/2001 assegna a tale organismo, che sono quelli di sorvegliare e verificare la funzionalità e l’osservanza dei modelli organizzativi.
Perché sorga anche la responsabilità amministrativa della Società non è quindi sufficiente lamentare la mancanza di un modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro ma dimostrare la sussistenza di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.