Rientra nel concetto di infortunio indennizzabile, l’infarto causato dallo stress patito dal lavoratore durante un viaggio di lavoro
data: 04.03.2022
Area: Diritto del Lavoro
Deve essere riconosciuto l’incidente in itinere al prestatore di lavoro che venga colto da infarto e, successivamente, deceda a causa di eccessivi sforzi di lavoro
Nella fattispecie, il decesso del lavoratore si è verificato a causa di un episodio di forte stress lavorativo subito nel corso di un viaggio di lavoro in Cina, a seguito della cancellazione di un volo aereo per maltempo che aveva costretto il medesimo ad una lunga attesa in aeroporto, ad un successivo pernottamento di fortuna in un albergo e ad un ulteriore viaggio in treno di oltre 700 km per raggiungere Pechino, ove aveva dovuto immediatamente partecipare ad un’importante riunione, con un periodo di veglia di 24 ore consecutive.
La Corte di Appello aveva rigettato la domanda degli eredi del de cuius, evidenziando come l’evento denunciato non fosse collegato alla prestazione lavorativa in sé ma derivasse dalla esposizione ad un rischio generico (cancellazione del volo per maltempo e quanto poi ne era conseguito) cui possono essere esposti, in maniera indifferenziata, tutti coloro che viaggiano in aereo.
I ricorrenti, nel giudizio in Cassazione, hanno richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che da sempre riconosce la tutela indennitaria in presenza di infortuni in itinere derivanti dalla sottoposizione ad un “rischio generico aggravato da lavoro”, configurabile quando il rischio generico sia affrontato dal dipendente per finalità lavorative, come in effetti si è verificato nell’ipotesi di specie.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha precisato come il concetto di incidente in itinere debba essere inteso in senso generico.
Ne consegue, quindi, che il suddetto concetto non comprende solamente il tragitto casa-lavoro, ma anche ogni tipologia di spostamento che sia strettamente collegato con la prestazione da svolgere.
La Suprema Corte conclude affermando che il risarcimento è escluso solo nel caso di c.d. rischio elettivo, ovverosia quando l’incidente scaturisca da scelte arbitrarie poste in essere dal lavoratore.
Rientra nel concetto di infortunio indennizzabile, l’infarto causato dallo stress patito dal lavoratore durante un viaggio di lavoro
data: 04.03.2022
Area: Diritto del Lavoro
Deve essere riconosciuto l’incidente in itinere al prestatore di lavoro che venga colto da infarto e, successivamente, deceda a causa di eccessivi sforzi di lavoro
Nella fattispecie, il decesso del lavoratore si è verificato a causa di un episodio di forte stress lavorativo subito nel corso di un viaggio di lavoro in Cina, a seguito della cancellazione di un volo aereo per maltempo che aveva costretto il medesimo ad una lunga attesa in aeroporto, ad un successivo pernottamento di fortuna in un albergo e ad un ulteriore viaggio in treno di oltre 700 km per raggiungere Pechino, ove aveva dovuto immediatamente partecipare ad un’importante riunione, con un periodo di veglia di 24 ore consecutive.
La Corte di Appello aveva rigettato la domanda degli eredi del de cuius, evidenziando come l’evento denunciato non fosse collegato alla prestazione lavorativa in sé ma derivasse dalla esposizione ad un rischio generico (cancellazione del volo per maltempo e quanto poi ne era conseguito) cui possono essere esposti, in maniera indifferenziata, tutti coloro che viaggiano in aereo.
I ricorrenti, nel giudizio in Cassazione, hanno richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che da sempre riconosce la tutela indennitaria in presenza di infortuni in itinere derivanti dalla sottoposizione ad un “rischio generico aggravato da lavoro”, configurabile quando il rischio generico sia affrontato dal dipendente per finalità lavorative, come in effetti si è verificato nell’ipotesi di specie.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha precisato come il concetto di incidente in itinere debba essere inteso in senso generico.
Ne consegue, quindi, che il suddetto concetto non comprende solamente il tragitto casa-lavoro, ma anche ogni tipologia di spostamento che sia strettamente collegato con la prestazione da svolgere.
La Suprema Corte conclude affermando che il risarcimento è escluso solo nel caso di c.d. rischio elettivo, ovverosia quando l’incidente scaturisca da scelte arbitrarie poste in essere dal lavoratore.