Smart Working: cosa cambia dal 1° Ottobre 2023
data: 01.10.2023
Area: Diritto del Lavoro
Il 30 settembre 2023 verrà meno l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare lo smart working solo nei confronti di quei lavoratori classificati come “super fragili”, ovvero quelli affetti da patologie croniche con scarsa risposta clinica e una particolare gravità per come individuati dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 (trattasi di pazienti sottoposti a trapianti o in attesa di trapianto, pazienti con patologie oncologiche trattate con farmaci immunodepressivi e pazienti con immunodeficienze primitive). I lavoratori “super fragili” sono coloro che hanno ricevuto la certificazione della loro condizione direttamente dal medico di medicina generale (vd. art. 28-bis della legge 85/2023 il quale ha modificato l’art.1, comma 306, l. 197/2022).
Per i lavoratori c.d. fragili, ovvero quelli con maggiore rischio di contagio da Covid-19 a causa dell’età o di una condizione di rischio derivante da patologie oncologiche, terapie salvavita, immunodepressione o comorbilità e la cui condizione di fragilità sia stata certificata dal medico competente, il diritto allo smart working, ove compatibile con la loro prestazione lavorativa, permarrà fino al 31 dicembre 2023 (vd. art. articolo 42, comma 3-bis l. 85/2923 il quale va a modificare l’art. 10, comma 2, d.l. 24/2022 – analoga previsione riguarda anche i genitori di figli under 14).
Smart Working: cosa cambia dal 1° Ottobre 2023
data: 01.10.2023
Area: Diritto del Lavoro
Il 30 settembre 2023 verrà meno l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare lo smart working solo nei confronti di quei lavoratori classificati come “super fragili”, ovvero quelli affetti da patologie croniche con scarsa risposta clinica e una particolare gravità per come individuati dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 (trattasi di pazienti sottoposti a trapianti o in attesa di trapianto, pazienti con patologie oncologiche trattate con farmaci immunodepressivi e pazienti con immunodeficienze primitive). I lavoratori “super fragili” sono coloro che hanno ricevuto la certificazione della loro condizione direttamente dal medico di medicina generale (vd. art. 28-bis della legge 85/2023 il quale ha modificato l’art.1, comma 306, l. 197/2022)
Per i lavoratori c.d. fragili, ovvero quelli con maggiore rischio di contagio da Covid-19 a causa dell’età o di una condizione di rischio derivante da patologie oncologiche, terapie salvavita, immunodepressione o comorbilità e la cui condizione di fragilità sia stata certificata dal medico competente, il diritto allo smart working, ove compatibile con la loro prestazione lavorativa, permarrà fino al 31 dicembre 2023 (vd. art. articolo 42, comma 3-bis l. 85/2923 il quale va a modificare l’art. 10, comma 2, d.l. 24/2022 – analoga previsione riguarda anche i genitori di figli under 14).