Smart working – proroga per i soli lavoratori fragili
data: 13.01.2023
Area: Diritto del Lavoro
Dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 marzo 2023 i datori di lavoro devono assicurare lo smart working solo ai lavoratori affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità espressamente individuate nel D.M. 4 febbraio 2022.
Per tali lavoratori, sino al 31 gennaio 2023 ed esclusivamente per periodi di sw collocati non oltre il 31 marzo 2023, si potrà ancora ricorrere alla c.d. comunicazione “semplificata”.
Dopo il 31 gennaio 2023 le eventuali comunicazioni per periodi di lavoro agile sino al 31 marzo dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria.
Per tutti gli altri lavoratori la possibilità di ricorrere allo SW è correlata alla sottoscrizione di un accordo individuale.
Per tali lavoratori la comunicazione torna d essere quella ordinaria che, mancando una specifica previsione di legge, si ritiene debba essere effettuata seguendo le indicazioni fornite dal Ministero con una recente FAQ pubblicata sul sito web il 23 dicembre 2022.
Nella FAQ il Ministero chiarisce che la comunicazione deve essere inviata:
– per i datori privati, entro 5 giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato. Siffatto termine si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche nel caso di accordi già sottoscritti ma non notificati al Ministero del Lavoro che andranno comunicati entro il 6 gennaio 2023
– per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione.
La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Smart working – proroga per i soli lavoratori fragili
data: 13.01.2023
Area: Diritto del Lavoro
Dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 marzo 2023 i datori di lavoro devono assicurare lo smart working solo ai lavoratori affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità espressamente individuate nel D.M. 4 febbraio 2022.
Per tali lavoratori, sino al 31 gennaio 2023 ed esclusivamente per periodi di sw collocati non oltre il 31 marzo 2023, si potrà ancora ricorrere alla c.d. comunicazione “semplificata”.
Dopo il 31 gennaio 2023 le eventuali comunicazioni per periodi di lavoro agile sino al 31 marzo dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria.
Per tutti gli altri lavoratori la possibilità di ricorrere allo SW è correlata alla sottoscrizione di un accordo individuale.
Per tali lavoratori la comunicazione torna d essere quella ordinaria che, mancando una specifica previsione di legge, si ritiene debba essere effettuata seguendo le indicazioni fornite dal Ministero con una recente FAQ pubblicata sul sito web il 23 dicembre 2022.
Nella FAQ il Ministero chiarisce che la comunicazione deve essere inviata:
– per i datori privati, entro 5 giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato. Siffatto termine si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche nel caso di accordi già sottoscritti ma non notificati al Ministero del Lavoro che andranno comunicati entro il 6 gennaio 2023
– per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione.
La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.