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Vietato richiedere il consenso a chi l’ha già espressamente revocato e/o negato

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9920/2022

data: 30.07.2022
Area: Data Protection e Privacy

La Corte di Cassazione, in seguito al ricorso proposto dall’Autorità Garante, ha ritenuto illecito l’invio, da parte di una compagnia telefonica, di comunicazioni deputate a richiedere il consenso anche agli interessati che già precedentemente lo avevano revocato e/o negato.

Invero, il Codice della Privacy, relativamente alle “comunicazioni indesiderate”, richiede espressamente il consenso degli interessati anche per l’invio di “comunicazioni commerciali” generiche (anche mediante mezzi di comunicazione elettronica quali e-mail, mms ecc.). Pertanto, in assenza di un consenso legittimamente manifestato, il trattamento dei dati personali dei soggetti contattati è illecito.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Garante, riaffermando il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale deve essere considerata una “comunicazione commerciale” l’invio di una richiesta di consenso per l’effettuazione di successive attività.

Vietato richiedere il consenso a chi l’ha già espressamente revocato e/o negato

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9920/2022

data: 30.07.2022
Area: Data Protection e Privacy

La Corte di Cassazione, in seguito al ricorso proposto dall’Autorità Garante, ha ritenuto illecito l’invio, da parte di una compagnia telefonica, di comunicazioni deputate a richiedere il consenso anche agli interessati che già precedentemente lo avevano revocato e/o negato.

Invero, il Codice della Privacy, relativamente alle “comunicazioni indesiderate”, richiede espressamente il consenso degli interessati anche per l’invio di “comunicazioni commerciali” generiche (anche mediante mezzi di comunicazione elettronica quali e-mail, mms ecc.). Pertanto, in assenza di un consenso legittimamente manifestato, il trattamento dei dati personali dei soggetti contattati è illecito.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Garante, riaffermando il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale deve essere considerata una “comunicazione commerciale” l’invio di una richiesta di consenso per l’effettuazione di successive attività.