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CGUE: la capacità distintiva di un segno non presuppone sempre la valutazione delle norme o delle consuetudini del settore di riferimento

Corte di Giustizia UE, 8 ottobre 2020, causa C‑456/19

data: 16.10.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Corte di Giustizia dell’UE si è recentemente pronunciata su un rinvio pregiudiziale operato dalla Svezia, vertente sulla questione se l’art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2436 sul marchio UE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di domanda di registrazione di un marchio destinato a designare servizi e consistente in un segno posizionato in un determinato modo e che ricopre gran parte della superficie degli oggetti materiali utilizzati ai fini della prestazione dei servizi in questione, occorra esaminare in qual misura il marchio stesso sia indipendente o meno dall’aspetto degli oggetti medesimi. E, in caso di risposta affermativa, se sia necessario che il marchio, per essere considerato distintivo, differisca in modo significativo dalle norme o dagli usi del settore di riferimento.

Nella specie, il marchio di cui si chiedeva la registrazione consisteva in alcuni ellissi di varie dimensioni, di colore rosso, arancione e bianco, posti in una determinata posizione su autobus e treni per indicare la prestazione del servizio di trasposto, con la precisazione che la protezione richiesta non riguardava la forma dei veicoli.

La Corte, dopo aver rilevato che la direttiva sui marchi applicabile ratione temporis è la direttiva 2008/95, anziché quella richiamata dalla Corte svedese, ha osservato che, nel caso di specie, la distintività del marchio può essere valutata sulla base dell’uso che ne è fatto, senza che sia necessario verificare se il segno differisca in modo significativo dalle norme o dalle consuetudini del settore economico interessato. Sul punto, la Corte ha specificato che, ai sensi della direttiva del 2008, la valutazione se vi sia uno scostamento significativo dalla norma o dagli usi del settore pertinente si deve effettuare solo quando il segno è costituito dalla forma o comunque dall’aspetto esteriore del prodotto per il quale si richiede la registrazione come marchio. Ma non è questo il caso in esame, poiché i segni in questione sono costituiti da elementi grafici e composizioni di colori che non hanno lo scopo di rappresentare un prodotto o lo spazio fisico in cui vengono forniti i servizi, né si confondono con la forma dei prodotti su cui vengono apposti.

Quindi, il carattere distintivo dei segni in questione deve essere valutato con riferimento al profilo della percezione del pubblico rilevante, senza che occorra esaminare si discostino in modo significativo dalla norma o dai costumi del settore economico di riferimento.

CGUE: la capacità distintiva di un segno non presuppone sempre la valutazione delle norme o delle consuetudini del settore di riferimento

Corte di Giustizia UE, 8 ottobre 2020, causa C‑456/19

data: 16.10.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Corte di Giustizia dell’UE si è recentemente pronunciata su un rinvio pregiudiziale operato dalla Svezia, vertente sulla questione se l’art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2436 sul marchio UE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di domanda di registrazione di un marchio destinato a designare servizi e consistente in un segno posizionato in un determinato modo e che ricopre gran parte della superficie degli oggetti materiali utilizzati ai fini della prestazione dei servizi in questione, occorra esaminare in qual misura il marchio stesso sia indipendente o meno dall’aspetto degli oggetti medesimi. E, in caso di risposta affermativa, se sia necessario che il marchio, per essere considerato distintivo, differisca in modo significativo dalle norme o dagli usi del settore di riferimento.

Nella specie, il marchio di cui si chiedeva la registrazione consisteva in alcuni ellissi di varie dimensioni, di colore rosso, arancione e bianco, posti in una determinata posizione su autobus e treni per indicare la prestazione del servizio di trasposto, con la precisazione che la protezione richiesta non riguardava la forma dei veicoli.

La Corte, dopo aver rilevato che la direttiva sui marchi applicabile ratione temporis è la direttiva 2008/95, anziché quella richiamata dalla Corte svedese, ha osservato che, nel caso di specie, la distintività del marchio può essere valutata sulla base dell’uso che ne è fatto, senza che sia necessario verificare se il segno differisca in modo significativo dalle norme o dalle consuetudini del settore economico interessato. Sul punto, la Corte ha specificato che, ai sensi della direttiva del 2008, la valutazione se vi sia uno scostamento significativo dalla norma o dagli usi del settore pertinente si deve effettuare solo quando il segno è costituito dalla forma o comunque dall’aspetto esteriore del prodotto per il quale si richiede la registrazione come marchio. Ma non è questo il caso in esame, poiché i segni in questione sono costituiti da elementi grafici e composizioni di colori che non hanno lo scopo di rappresentare un prodotto o lo spazio fisico in cui vengono forniti i servizi, né si confondono con la forma dei prodotti su cui vengono apposti.

Quindi, il carattere distintivo dei segni in questione deve essere valutato con riferimento al profilo della percezione del pubblico rilevante, senza che occorra esaminare si discostino in modo significativo dalla norma o dai costumi del settore economico di riferimento.