Amministratore di fatto: la Cassazione fissa i criteri su come individuare i soggetti titolari reali della carica
data: 16.10.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza degli elementi sintomatici dell’inserimento organico di un soggetto con funzioni direttive nel caso del marito dell’amministratrice di una società che, in collegamento Skype, senza mai recarsi in azienda, suggeriva alla moglie quali determinazioni assumere nella gestione della società, e ciò in forza del principio della “rilevanza delle funzioni effettivamente esercitate”.
I giudici di legittimità hanno chiarito che non è necessaria la prova del diretto suggerimento delle scelte gestionali al formale titolare della carica sociale. Possono essere sufficienti univoci indizi dello svolgimento diretto o indiretto delle attività proprie dell’amministratore.
La Suprema corte evidenzia, infine, che l’assunzione meramente formale del ruolo di amministratore non esonera dalla responsabilità penale per i reati di fatto commessi da chi effettivamente gestisce la società. Invero, l’avere agito, o aver permesso e/o agevolato la commissione di un illecito, configura un contributo concorsuale alla realizzazione dei reati commessi dagli amministratori di fatto. Ciò in quanto, per integrare il dolo del concorrente, è sufficiente la generica consapevolezza dell’amministratore formale, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività compiute dalla società per il tramite degli amministratori di fatto.
Amministratore di fatto: la Cassazione fissa i criteri su come individuare i soggetti titolari reali della carica
data: 16.10.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza degli elementi sintomatici dell’inserimento organico di un soggetto con funzioni direttive nel caso del marito dell’amministratrice di una società che, in collegamento Skype, senza mai recarsi in azienda, suggeriva alla moglie quali determinazioni assumere nella gestione della società, e ciò in forza del principio della “rilevanza delle funzioni effettivamente esercitate”.
I giudici di legittimità hanno chiarito che non è necessaria la prova del diretto suggerimento delle scelte gestionali al formale titolare della carica sociale. Possono essere sufficienti univoci indizi dello svolgimento diretto o indiretto delle attività proprie dell’amministratore.
La Suprema corte evidenzia, infine, che l’assunzione meramente formale del ruolo di amministratore non esonera dalla responsabilità penale per i reati di fatto commessi da chi effettivamente gestisce la società. Invero, l’avere agito, o aver permesso e/o agevolato la commissione di un illecito, configura un contributo concorsuale alla realizzazione dei reati commessi dagli amministratori di fatto. Ciò in quanto, per integrare il dolo del concorrente, è sufficiente la generica consapevolezza dell’amministratore formale, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività compiute dalla società per il tramite degli amministratori di fatto.