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Amministratori non esecutivi della banca: responsabilità e onere della prova

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5347 del 18 febbraio 2022

data: 15.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5347/2022, ha riaffermato il consolidato orientamento in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi: al verificarsi di un evento dannoso per la banca, ovvero qualora l’autorità di vigilanza commini una sanzione per un comportamento irregolare, a chi agisce nei confronti degli amministratori compete solo di dimostrare l’esistenza di un segnale d’allarme che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a comportarsi diversamente, mentre su costoro grava l’onere di provare di avere tenuto un comportamento preordinato a evitare il danno o la sanzione.

In ambito bancario, pertanto, vi è un’inversione dell’onere della prova: sugli amministratori di una banca – compresi i non esecutivi – grava una sorta di presunzione di condotta colpevole in caso di eventi dannosi o di comportamenti irregolari. Diversamente, nel diritto societario cd. “comune” è chi pretende il risarcimento a dover dimostrare il nesso causale tra il danno patito e il negligente comportamento degli amministratori.

Amministratori non esecutivi della banca: responsabilità e onere della prova

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5347 del 18 febbraio 2022

data: 15.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5347/2022, ha riaffermato il consolidato orientamento in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi: al verificarsi di un evento dannoso per la banca, ovvero qualora l’autorità di vigilanza commini una sanzione per un comportamento irregolare, a chi agisce nei confronti degli amministratori compete solo di dimostrare l’esistenza di un segnale d’allarme che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a comportarsi diversamente, mentre su costoro grava l’onere di provare di avere tenuto un comportamento preordinato a evitare il danno o la sanzione.

In ambito bancario, pertanto, vi è un’inversione dell’onere della prova: sugli amministratori di una banca – compresi i non esecutivi – grava una sorta di presunzione di condotta colpevole in caso di eventi dannosi o di comportamenti irregolari. Diversamente, nel diritto societario cd. “comune” è chi pretende il risarcimento a dover dimostrare il nesso causale tra il danno patito e il negligente comportamento degli amministratori.