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Amministrazione di una società e rapporto di lavoro subordinato: incompatibilità al verificarsi di determinate condizioni

Cass. sentenza n. 36362/2021

data: 27.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva recuperato a tassazione le spese sostenute nei confronti di due soci-amministratori, a titolo di lavoro subordinato, ritenendo mancanti le caratteristiche proprie di tale tipologia di rapporto, quali il potere direttivo, gerarchico e disciplinare, con il conseguente effetto di vanificare tutta la storia previdenziale a esso associata.

Tra le motivazioni della sentenza, spicca l’incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico di una società di capitali, in quanto il cumulo dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina esclude in radice l’elemento della subordinazione.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, le due posizioni possono convivere, ma a patto che abbiano determinate caratteristiche.

Invero, nella medesima sentenza, la Suprema Corte ritiene compatibile la qualità di amministratore di una società di capitali con la qualifica di lavoratore subordinato, laddove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento a un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare. Pertanto, colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato, deve fornire la prova del vincolo di subordinazione.

Tali criteri sono stati sintetizzati anche nel messaggio Inps 3359/2019, che evidenzia la compatibilità tra la posizione di amministratore di società di capitali e attività di lavoro subordinato in presenza delle condizioni sopra citate.

Amministrazione di una società e rapporto di lavoro subordinato: incompatibilità al verificarsi di determinate condizioni

Cass. sentenza n. 36362/2021

data: 27.02.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva recuperato a tassazione le spese sostenute nei confronti di due soci-amministratori, a titolo di lavoro subordinato, ritenendo mancanti le caratteristiche proprie di tale tipologia di rapporto, quali il potere direttivo, gerarchico e disciplinare, con il conseguente effetto di vanificare tutta la storia previdenziale a esso associata.

Tra le motivazioni della sentenza, spicca l’incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico di una società di capitali, in quanto il cumulo dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina esclude in radice l’elemento della subordinazione.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, le due posizioni possono convivere, ma a patto che abbiano determinate caratteristiche.

Invero, nella medesima sentenza, la Suprema Corte ritiene compatibile la qualità di amministratore di una società di capitali con la qualifica di lavoratore subordinato, laddove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento a un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare. Pertanto, colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato, deve fornire la prova del vincolo di subordinazione.

Tali criteri sono stati sintetizzati anche nel messaggio Inps 3359/2019, che evidenzia la compatibilità tra la posizione di amministratore di società di capitali e attività di lavoro subordinato in presenza delle condizioni sopra citate.