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Ammissione al passivo del credito professionale: onere della prova

Corte di Cassazione, ordinanza del 16 febbraio 2022, n. 5128

data: 18.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte si pronuncia in materia di onere della prova nell’ambito di un’insinuazione al passivo, stabilendo che, ai fini dell’ammissione del credito professionale derivante dall’attività di sindaco di una società poi fallita, occorre provare la corretta esecuzione della prestazione professionale eseguita, tramite il deposito dei verbali delle verifiche trimestrali, delle revisioni dei conti, nonché delle assemblee e/o di qualsiasi altro organo societario cui si è partecipato.

Nel caso in esame, la curatela del fallimento aveva sollevato l’eccezione di inadempimento nei confronti del creditore ed ex-sindaco della società, colpevole di non aver dato sufficiente prova delle prestazioni da lui svolte.

I giudici di legittimità, conformandosi al consolidato orientamento in materia, hanno evidenziato che, ai sensi dell’art. 1460 c.c., la parte che invoca l’inadempimento può limitarsi ad allegare la fonte e l’oggetto della obbligazione, gravando poi sull’altra parte l’onere della prova circa l’esatto adempimento della propria prestazione.

Ammissione al passivo del credito professionale: onere della prova

Corte di Cassazione, ordinanza del 16 febbraio 2022, n. 5128

data: 18.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte si pronuncia in materia di onere della prova nell’ambito di un’insinuazione al passivo, stabilendo che, ai fini dell’ammissione del credito professionale derivante dall’attività di sindaco di una società poi fallita, occorre provare la corretta esecuzione della prestazione professionale eseguita, tramite il deposito dei verbali delle verifiche trimestrali, delle revisioni dei conti, nonché delle assemblee e/o di qualsiasi altro organo societario cui si è partecipato.

Nel caso in esame, la curatela del fallimento aveva sollevato l’eccezione di inadempimento nei confronti del creditore ed ex-sindaco della società, colpevole di non aver dato sufficiente prova delle prestazioni da lui svolte.

I giudici di legittimità, conformandosi al consolidato orientamento in materia, hanno evidenziato che, ai sensi dell’art. 1460 c.c., la parte che invoca l’inadempimento può limitarsi ad allegare la fonte e l’oggetto della obbligazione, gravando poi sull’altra parte l’onere della prova circa l’esatto adempimento della propria prestazione.