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Ammissione del credito allo stato passivo e giudicato endofallimentare

Cass. civ., sez. I, ord., 11 marzo 2022, n. 8010

data: 27.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Corte Suprema di Cassazione, in tale ordinanza, ha evidenziato che l’ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell’art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame.

In altre parole, i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand’anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell’ambito della procedura fallimentare. Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul tema, nel senso che l’efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell’ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all’esistenza alla natura e all’entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un’efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico.

Ammissione del credito allo stato passivo e giudicato endofallimentare

Cass. civ., sez. I, ord., 11 marzo 2022, n. 8010

data: 27.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Corte Suprema di Cassazione, in tale ordinanza, ha evidenziato che l’ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell’art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame.

In altre parole, i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand’anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell’ambito della procedura fallimentare. Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul tema, nel senso che l’efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell’ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all’esistenza alla natura e all’entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un’efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico.