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Art. 173 della L. fallimentare: no alla revoca del concordato in caso di vecchie anomalie già dichiarate

Tribunale di Milano, decreto del 24 febbraio 2022

data: 13.05.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla relazione di un Commissario giudiziale di una procedura di concordato dalla quale emergeva la non corretta contabilizzazione e rappresentazione, nel piano di operazioni infragruppo, della cessione di una partecipazione in assenza della relativa perizia di congruità, avvenuta anni prima, con conseguente eventuale pregiudizio per il soddisfacimento dei creditori sociali.

I giudici di prime cure hanno rilevato, tuttavia, che la revoca del concordato può intervenire solo in caso di omissioni informative e/o di mancata rilevazione contabile di fatti importanti per il consenso dei creditori, in prossimità o durante lo svolgimento della procedura stessa; tale provvedimento non può essere causato dalla presenza di anomalìe legate a operazioni compiute in passato dagli amministratori, oltretutto già adeguatamente esposte nel ricorso alla procedura concorsuale. Il Tribunale di Milano, infine, ha precisato che, ai fini della revoca, rileva la correlazione tra la condotta del debitore e la rappresentazione dei fatti posti alla base del piano di operazioni: solo laddove il Commissario riscontri fatti non noti e condotte ingannevoli che incidono sugli interessi dei creditori e, dunque, sul grado di consapevolezza del loro consenso, potrà discutersi di revoca.

Art. 173 della L. fallimentare: no alla revoca del concordato in caso di vecchie anomalie già dichiarate

Tribunale di Milano, decreto del 24 febbraio 2022

data: 13.05.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla relazione di un Commissario giudiziale di una procedura di concordato dalla quale emergeva la non corretta contabilizzazione e rappresentazione, nel piano di operazioni infragruppo, della cessione di una partecipazione in assenza della relativa perizia di congruità, avvenuta anni prima, con conseguente eventuale pregiudizio per il soddisfacimento dei creditori sociali.

I giudici di prime cure hanno rilevato, tuttavia, che la revoca del concordato può intervenire solo in caso di omissioni informative e/o di mancata rilevazione contabile di fatti importanti per il consenso dei creditori, in prossimità o durante lo svolgimento della procedura stessa; tale provvedimento non può essere causato dalla presenza di anomalìe legate a operazioni compiute in passato dagli amministratori, oltretutto già adeguatamente esposte nel ricorso alla procedura concorsuale. Il Tribunale di Milano, infine, ha precisato che, ai fini della revoca, rileva la correlazione tra la condotta del debitore e la rappresentazione dei fatti posti alla base del piano di operazioni: solo laddove il Commissario riscontri fatti non noti e condotte ingannevoli che incidono sugli interessi dei creditori e, dunque, sul grado di consapevolezza del loro consenso, potrà discutersi di revoca.