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Assegnazione quote S.r.l.: comunicazione della titolarità al Registro delle imprese

Consiglio nazionale del Notariato: orientamento n.2 e 3 del 28 maggio 2022

data: 20.11.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Qualora, a seguito di operazioni di fusione o scissione, nonché nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, di aziende o rami di azienda, nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in S.r.l., compete al notaio comunicare al Registro delle Imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni, con utilizzo della relativa modulistica. Tale pubblicità è obbligatoria e soggetta ai normali termini di 30 giorni dalla data dell’atto traslativo.

Nel caso in cui tali partecipazioni si riferiscano a società di persone, compete al notaio comunicare il fatto con richiesta di annotazione, salva la facoltà di procedere successivamente per l’adozione delle conseguenti modifiche dei patti sociali. In tali ipotesi, la comunicazione non si ritiene assoggettata a termini vincolanti, perché tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento.

Assegnazione quote S.r.l.: comunicazione della titolarità al Registro delle imprese

Consiglio nazionale del Notariato: orientamento n.2 e 3 del 28 maggio 2022

data: 20.11.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Qualora, a seguito di operazioni di fusione o scissione, nonché nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, di aziende o rami di azienda, nel patrimonio assegnato vi siano partecipazioni in S.r.l., compete al notaio comunicare al Registro delle Imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni, con utilizzo della relativa modulistica. Tale pubblicità è obbligatoria e soggetta ai normali termini di 30 giorni dalla data dell’atto traslativo.

Nel caso in cui tali partecipazioni si riferiscano a società di persone, compete al notaio comunicare il fatto con richiesta di annotazione, salva la facoltà di procedere successivamente per l’adozione delle conseguenti modifiche dei patti sociali. In tali ipotesi, la comunicazione non si ritiene assoggettata a termini vincolanti, perché tali operazioni sono considerate mere modificazioni statutarie organizzative che non comportano, sotto un profilo giuridico, alcun trasferimento.