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Azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori esecutivi di una banca

Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2020, n. 12108. Pres. Amendola. Est. Fiecconi

data: 22.10.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata in tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori esecutivi di una banca, stabilendo che il danno corrispondente alle perdite cagionate dalla stipula di contratti di swap estremamente rischiosi, effettuata senza informare il consiglio di amministrazione e con l’impiego in bilancio di artifizi contabili, deve essere determinato con riferimento al saldo netto dei flussi finanziari dei tassi che risultano dai documenti contabili, senza che abbia rilievo l’esistenza di un fair value negativo già al momento della stipula, potendo invece essere considerato, in caso di transazione, il mark to market dei menzionati contratti al tempo del relativo accordo, ma non per quantificare il danno, bensì solo per verificare la vantaggiosità della transazione.

Azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori esecutivi di una banca

Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2020, n. 12108. Pres. Amendola. Est. Fiecconi

data: 22.10.2021
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata in tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori esecutivi di una banca, stabilendo che il danno corrispondente alle perdite cagionate dalla stipula di contratti di swap estremamente rischiosi, effettuata senza informare il consiglio di amministrazione e con l’impiego in bilancio di artifizi contabili, deve essere determinato con riferimento al saldo netto dei flussi finanziari dei tassi che risultano dai documenti contabili, senza che abbia rilievo l’esistenza di un fair value negativo già al momento della stipula, potendo invece essere considerato, in caso di transazione, il mark to market dei menzionati contratti al tempo del relativo accordo, ma non per quantificare il danno, bensì solo per verificare la vantaggiosità della transazione.