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Codice della crisi – obbligo di relazione semestrale anche per le S.r.l.

data: 23.10.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), con l’art. 377, ha previsto la compatibilità delle norme previste dagli artt. 2381 c.c. e 2475 c.c. introducendo, pertanto, la obbligatorietà delle relazioni semestrali anche per le S.r.l. quando in queste ultime:

  1. a) ci siano contemporaneamente:
  • un organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione o pluralità di amministratori) con deleghe;
  • il collegio sindacale (o sindaco unico);
  1. b) sia nominato almeno uno dei seguenti organi:
  • consiglio di amministrazione (o pluralità di amministratori) con deleghe ad uno o più amministratori;
  • collegio sindacale o sindaco unico.

Si rammenta che il 5° comma dell’articolo 2381 c.c. prescrive che “gli organi delegati […] riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale […] sul generale andamento della gestione […] “.

Pertanto, quando c’è un Consiglio di Amministrazione (o più amministratori) con deleghe ad uno o più amministratori, questi ultimi devono riferire al consiglio e al collegio sindacale o al sindaco unico.

L’obbligo scatta anche in presenza di un amministratore unico, qualora la società abbia il collegio sindacale o il sindaco unico.

In tal caso l’amministratore dovrà riferire al collegio sindacale o al sindaco unico, con periodicità almeno semestrale, sull’andamento della gestione e sugli altri argomenti previsti dall’articolo 2381 c.c.

Codice della crisi – obbligo di relazione semestrale anche per le S.r.l.

data: 23.10.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), con l’art. 377, ha previsto la compatibilità delle norme previste dagli artt. 2381 c.c. e 2475 c.c. introducendo, pertanto, la obbligatorietà delle relazioni semestrali anche per le S.r.l. quando in queste ultime:

  1. a) ci siano contemporaneamente:
  • un organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione o pluralità di amministratori) con deleghe;
  • il collegio sindacale (o sindaco unico);
  1. b) sia nominato almeno uno dei seguenti organi:
  • consiglio di amministrazione (o pluralità di amministratori) con deleghe ad uno o più amministratori;
  • collegio sindacale o sindaco unico.

Si rammenta che il 5° comma dell’articolo 2381 c.c. prescrive che “gli organi delegati […] riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale […] sul generale andamento della gestione […] “.

Pertanto, quando c’è un Consiglio di Amministrazione (o più amministratori) con deleghe ad uno o più amministratori, questi ultimi devono riferire al consiglio e al collegio sindacale o al sindaco unico.

L’obbligo scatta anche in presenza di un amministratore unico, qualora la società abbia il collegio sindacale o il sindaco unico.

In tal caso l’amministratore dovrà riferire al collegio sindacale o al sindaco unico, con periodicità almeno semestrale, sull’andamento della gestione e sugli altri argomenti previsti dall’articolo 2381 c.c.