Condotte illegittime del liquidatore di S.r.l.
data: 20.11.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. dal creditore di una società a responsabilità limitata nei confronti del liquidatore e, in via solidale, dei soci ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., ha chiarito:
- l’applicabilità al liquidatore delle norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2476 c.c. in virtù del rinvio espresso operato al riguardo dall’art. 2489, comma 2, c.c.);
- la possibilità per i soci di essere considerati solidalmente responsabili coi liquidatori, ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., ove essi abbiano intenzionalmente deciso e/o autorizzato gli atti illegittimi posti in essere dal liquidatore.
Nello specifico, il Tribunale ha accertato e dichiarato che i soci hanno espressamente autorizzato il liquidatore a compiere quegli atti lesivi del patrimonio sociale, tali da renderlo incapiente alla soddisfazione dei creditori e ne ha, pertanto, affermato la responsabilità solidale, condannandoli al risarcimento del danno.
Condotte illegittime del liquidatore di S.r.l.
data: 20.11.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. dal creditore di una società a responsabilità limitata nei confronti del liquidatore e, in via solidale, dei soci ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., ha chiarito:
- l’applicabilità al liquidatore delle norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2476 c.c. in virtù del rinvio espresso operato al riguardo dall’art. 2489, comma 2, c.c.);
- la possibilità per i soci di essere considerati solidalmente responsabili coi liquidatori, ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., ove essi abbiano intenzionalmente deciso e/o autorizzato gli atti illegittimi posti in essere dal liquidatore.
Nello specifico, il Tribunale ha accertato e dichiarato che i soci hanno espressamente autorizzato il liquidatore a compiere quegli atti lesivi del patrimonio sociale, tali da renderlo incapiente alla soddisfazione dei creditori e ne ha, pertanto, affermato la responsabilità solidale, condannandoli al risarcimento del danno.