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Copertura delle perdite di esercizio rilevanti: gerarchia delle riserve di patrimonio netto

Corte di Cassazione, sentenza n. 15087 del 12 maggio 2022

data: 08.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Cassazione ha ribadito che per l’individuazione delle poste di patrimonio netto disponibile, diverse dal capitale sociale, da utilizzare per la copertura delle perdite di esercizio che andrebbero ad intaccare il capitale stesso, occorre procedere “secondo una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile, alla riserva meno vincolata e, quindi, meno disponibile”. Si può utilizzare anche la riserva formata iscrivendo in bilancio le plusvalenze derivanti dall’applicazione del c.d. “metodo del patrimonio netto” alla valutazione delle immobilizzazioni, consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Tuttavia, essendo questa riserva qualificata dalla legge come “indisponibile”, la sua destinazione a ripianamento perdite può essere effettuata solo una volta che siano state utilizzate tutte le altre riserve che non siano gravate da vincoli di non-distribuibilità.

Ciò al fine di evitare il rischio di indebite fuoriuscite di ricchezza dal patrimonio della società per il fatto che si tratterebbe, in effetti, della distribuzione di utili solo sperati, in quanto le plusvalenze in questione sono mere stime.

In sostanza, secondo la Cassazione, si tratta di una ipotesi analoga a quella della riserva formata con le plusvalenze iscritte in applicazione del criterio del fair value, anch’esse gravate da un vincolo di distribuzione. Anche in questo caso, infatti, è possibile utilizzarle a copertura delle perdite solo dopo che sia esaurita ogni altra posta di patrimonio netto, compresa la riserva legale.

Copertura delle perdite di esercizio rilevanti: gerarchia delle riserve di patrimonio netto

Corte di Cassazione, sentenza n. 15087 del 12 maggio 2022

data: 08.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

La Cassazione ha ribadito che per l’individuazione delle poste di patrimonio netto disponibile, diverse dal capitale sociale, da utilizzare per la copertura delle perdite di esercizio che andrebbero ad intaccare il capitale stesso, occorre procedere “secondo una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile, alla riserva meno vincolata e, quindi, meno disponibile”. Si può utilizzare anche la riserva formata iscrivendo in bilancio le plusvalenze derivanti dall’applicazione del c.d. “metodo del patrimonio netto” alla valutazione delle immobilizzazioni, consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Tuttavia, essendo questa riserva qualificata dalla legge come “indisponibile”, la sua destinazione a ripianamento perdite può essere effettuata solo una volta che siano state utilizzate tutte le altre riserve che non siano gravate da vincoli di non-distribuibilità.

Ciò al fine di evitare il rischio di indebite fuoriuscite di ricchezza dal patrimonio della società per il fatto che si tratterebbe, in effetti, della distribuzione di utili solo sperati, in quanto le plusvalenze in questione sono mere stime.

In sostanza, secondo la Cassazione, si tratta di una ipotesi analoga a quella della riserva formata con le plusvalenze iscritte in applicazione del criterio del fair value, anch’esse gravate da un vincolo di distribuzione. Anche in questo caso, infatti, è possibile utilizzarle a copertura delle perdite solo dopo che sia esaurita ogni altra posta di patrimonio netto, compresa la riserva legale.