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Crisi d’impresa: responsabilità degli amministratori di S.r.l.

D.Lgs. n. 83/2019 (Codice della crisi d’impresa)

data: 03.03.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

In seguito all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa – dal 5 luglio 2022 – ci si è chiesti se l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, posto in capo agli amministratori delle S.r.l., comporti la responsabilità patrimoniale diretta di quest’ultimi in caso di inadempimento.

Invero, occorre sottolineare che l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo è attribuito dalla legge all’imprenditore e non all’organo amministrativo. Tuttavia, è vero anche che detto obbligo può essere imposto all’amministratore dallo statuto ovvero in forza di una precisa delega, ma, anche in questo caso, deve pur sempre derivare ed essere dimostrato che la mancata rilevazione anticipata di uno stato di crisi abbia, di per sé, recato dei danni economici e patrimoniali alla società, secondo quanto previsto dagli artt. 2392 e 2476 c.c.

Conseguentemente, può affermarsi che la mancata o inadeguata creazione di un assetto organizzativo per la prevenzione della crisi non è, di per sé, sufficiente per configurare la responsabilità degli amministratori a intervenire con il proprio capitale per assolvere le obbligazioni sociali. A tal fine deve essere dimostrato che l’eventuale crisi d’impresa sia dipesa da una distrazione di capitali dalla società a opera degli amministratori, e che la mancata previsione di un assetto organizzativo per la prevenzione della crisi fosse preordinato a non fare emergere il loro contributo a realizzarla.

Crisi d’impresa: responsabilità degli amministratori di S.r.l.

D.Lgs. n. 83/2019 (Codice della crisi d’impresa)

data: 03.03.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

In seguito all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa – dal 5 luglio 2022 – ci si è chiesti se l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, posto in capo agli amministratori delle S.r.l., comporti la responsabilità patrimoniale diretta di quest’ultimi in caso di inadempimento.

Invero, occorre sottolineare che l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo è attribuito dalla legge all’imprenditore e non all’organo amministrativo. Tuttavia, è vero anche che detto obbligo può essere imposto all’amministratore dallo statuto ovvero in forza di una precisa delega, ma, anche in questo caso, deve pur sempre derivare ed essere dimostrato che la mancata rilevazione anticipata di uno stato di crisi abbia, di per sé, recato dei danni economici e patrimoniali alla società, secondo quanto previsto dagli artt. 2392 e 2476 c.c.

Conseguentemente, può affermarsi che la mancata o inadeguata creazione di un assetto organizzativo per la prevenzione della crisi non è, di per sé, sufficiente per configurare la responsabilità degli amministratori a intervenire con il proprio capitale per assolvere le obbligazioni sociali. A tal fine deve essere dimostrato che l’eventuale crisi d’impresa sia dipesa da una distrazione di capitali dalla società a opera degli amministratori, e che la mancata previsione di un assetto organizzativo per la prevenzione della crisi fosse preordinato a non fare emergere il loro contributo a realizzarla.