INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Delibere del C.d.A.: impugnabili solo se direttamente lesive dei diritti del socio

Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 27 aprile 2022

data: 28.10.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il socio di una S.p.A. conveniva in giudizio la società stessa, chiedendo in via cautelare l’immediata sospensione dell’efficacia di due delibere adottate dal consiglio di amministrazione, per violazione di norme di legge e delle previsioni statutarie. Di contro, la S.p.A. eccepiva la mancata legittimazione del socio ad impugnare le suddette delibere, sull’assunto che, a norma dell’art. 2388, i soci possono impugnare le deliberazioni del CdA solo se lesive dei loro diritti.

Accogliendo l’eccezione della società, i giudici di prime cure hanno precisato che le delibere del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto possono essere impugnate dai soci solo nel caso in cui si sia configurata una lesione diretta dei loro diritti, dal momento che il socio non ha titolo per interloquire negli atti di amministrazione della società, né dunque per reagire all’eventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui decisioni egli non partecipa, a meno che quell’atto non si rifletta negativamente – ma in modo immediato e diretto –  su sue posizioni giuridiche individuali.

Delibere del C.d.A.: impugnabili solo se direttamente lesive dei diritti del socio

Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 27 aprile 2022

data: 28.10.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni

Il socio di una S.p.A. conveniva in giudizio la società stessa, chiedendo in via cautelare l’immediata sospensione dell’efficacia di due delibere adottate dal consiglio di amministrazione, per violazione di norme di legge e delle previsioni statutarie. Di contro, la S.p.A. eccepiva la mancata legittimazione del socio ad impugnare le suddette delibere, sull’assunto che, a norma dell’art. 2388, i soci possono impugnare le deliberazioni del CdA solo se lesive dei loro diritti.

Accogliendo l’eccezione della società, i giudici di prime cure hanno precisato che le delibere del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto possono essere impugnate dai soci solo nel caso in cui si sia configurata una lesione diretta dei loro diritti, dal momento che il socio non ha titolo per interloquire negli atti di amministrazione della società, né dunque per reagire all’eventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui decisioni egli non partecipa, a meno che quell’atto non si rifletta negativamente – ma in modo immediato e diretto –  su sue posizioni giuridiche individuali.