Gruppi societari: bancarotta fraudolenta e “vantaggi compensativi”
data: 13.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Cassazione torna sul tema del rilievo penale dei c.d. “vantaggi compensativi” relativi ai gruppi di società, in relazione al reato di bancarotta per distrazione.
Operando una lettura “sostanziale” dei rapporti infragruppo, i giudici di legittimità evidenziano che l’esistenza di un gruppo societario non elide la distinzione giuridica e patrimoniale tra le diverse società che ne fanno parte, sicché il trasferimento di risorse da una società all’altra del gruppo, senza una causale idonea a giustificarlo, viola l’integrità del patrimonio di garanzia della società depauperata, integrando la fattispecie del reato predetto.
L’unica eccezione è ravvisabile solo in presenza, effettiva o anche solo fondatamente prevedibile, di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali, ma questi vantaggi non possono ritenersi discendere dalla mera appartenenza al gruppo e tantomeno dal solo vantaggio conseguito dall’ente controllante.
Gruppi societari: bancarotta fraudolenta e “vantaggi compensativi”
data: 13.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La Cassazione torna sul tema del rilievo penale dei c.d. “vantaggi compensativi” relativi ai gruppi di società, in relazione al reato di bancarotta per distrazione.
Operando una lettura “sostanziale” dei rapporti infragruppo, i giudici di legittimità evidenziano che l’esistenza di un gruppo societario non elide la distinzione giuridica e patrimoniale tra le diverse società che ne fanno parte, sicché il trasferimento di risorse da una società all’altra del gruppo, senza una causale idonea a giustificarlo, viola l’integrità del patrimonio di garanzia della società depauperata, integrando la fattispecie del reato predetto.
L’unica eccezione è ravvisabile solo in presenza, effettiva o anche solo fondatamente prevedibile, di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali, ma questi vantaggi non possono ritenersi discendere dalla mera appartenenza al gruppo e tantomeno dal solo vantaggio conseguito dall’ente controllante.