Imprese operanti nel Terzo settore: svolgimento telematico delle riunioni assembleari
data: 02.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Anche dopo il 31 luglio, per le realtà no-profit che decidono di non accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“Runts”) sarà possibile continuare a tenere le riunioni assembleari con le modalità di telecomunicazione a distanza.
A tal fine, occorre però distinguere a seconda che si tratti o meno di enti appartenenti al Terzo settore. Per i primi, la possibilità di intervento all’assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, è subordinata all’esistenza di una previsione statutaria.
Diversa è, invece, la situazione per le associazioni (riconosciute o meno) che scelgono di non accedere al Runts. Invero, la normativa codicistica sul funzionamento delle assemblee delle associazioni non contiene specifiche previsioni circa la modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto.
In mancanza di una specifica disciplina legale si deve, pertanto, ritenere che, salvo contraria previsione statutaria, l’assemblea delle associazioni possa essere convocata e svolgersi mediante mezzi di comunicazione a distanza, anche senza l’indicazione di un luogo fisico di convocazione. Occorrerà, comunque, assicurare la contestualità del procedimento assembleare e verificare l’identità degli intervenuti. Ad analoghe conclusioni, e in assenza di diversa previsione statutaria, si giunge con riguardo agli organi di amministrazione e controllo.
Viene precisato, inoltre, che in caso di svolgimento delle riunioni delle assemblee e degli altri organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione a distanza non sarà necessaria la compresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo. Basterà semplicemente che il Presidente sia messo nella condizione di poter svolgere il proprio ufficio. Infine, per quanto concerne le modalità operative di convocazione, viene precisato che l’avviso potrà contenere anche la sola indicazione che la riunione possa svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare apposito link, che potrà essere comunicato in un secondo tempo.
Imprese operanti nel Terzo settore: svolgimento telematico delle riunioni assembleari
data: 02.07.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Anche dopo il 31 luglio, per le realtà no-profit che decidono di non accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“Runts”) sarà possibile continuare a tenere le riunioni assembleari con le modalità di telecomunicazione a distanza.
A tal fine, occorre però distinguere a seconda che si tratti o meno di enti appartenenti al Terzo settore. Per i primi, la possibilità di intervento all’assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, è subordinata all’esistenza di una previsione statutaria.
Diversa è, invece, la situazione per le associazioni (riconosciute o meno) che scelgono di non accedere al Runts. Invero, la normativa codicistica sul funzionamento delle assemblee delle associazioni non contiene specifiche previsioni circa la modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto.
In mancanza di una specifica disciplina legale si deve, pertanto, ritenere che, salvo contraria previsione statutaria, l’assemblea delle associazioni possa essere convocata e svolgersi mediante mezzi di comunicazione a distanza, anche senza l’indicazione di un luogo fisico di convocazione. Occorrerà, comunque, assicurare la contestualità del procedimento assembleare e verificare l’identità degli intervenuti. Ad analoghe conclusioni, e in assenza di diversa previsione statutaria, si giunge con riguardo agli organi di amministrazione e controllo.
Viene precisato, inoltre, che in caso di svolgimento delle riunioni delle assemblee e degli altri organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione a distanza non sarà necessaria la compresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo. Basterà semplicemente che il Presidente sia messo nella condizione di poter svolgere il proprio ufficio. Infine, per quanto concerne le modalità operative di convocazione, viene precisato che l’avviso potrà contenere anche la sola indicazione che la riunione possa svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare apposito link, che potrà essere comunicato in un secondo tempo.