La “Business judgment rule”: il CdA non è responsabile dell’insuccesso dell’attività d’impresa se decide con diligenza
data: 15.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Con l’acronimo di “Bjr” (Business judgment rule) si fa riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “le perdite derivanti da un insuccesso imprenditoriale sono fonte di responsabilità degli amministratori solo se le decisioni gestionali non siano state adottate diligentemente”. In sostanza, il giudizio su un’operazione imprenditoriale va formulato ex ante, ritenendo l’amministratore responsabile del danno provocato solo qualora si accerti l’avvenuta omissione di quelle cautele (correttezza, prudenza e perizia), verifiche e informazioni che sono da ritenersi normalmente necessarie per assumere le scelte gestionali. In caso contrario, si finirebbe per sindacare il merito di dette decisioni, e ciò violerebbe l’ulteriore principio di c.d. “insindacabilità delle scelte di gestione”, secondo il quale all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico.
La “Business judgment rule”: il CdA non è responsabile dell’insuccesso dell’attività d’impresa se decide con diligenza
data: 15.04.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Con l’acronimo di “Bjr” (Business judgment rule) si fa riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “le perdite derivanti da un insuccesso imprenditoriale sono fonte di responsabilità degli amministratori solo se le decisioni gestionali non siano state adottate diligentemente”. In sostanza, il giudizio su un’operazione imprenditoriale va formulato ex ante, ritenendo l’amministratore responsabile del danno provocato solo qualora si accerti l’avvenuta omissione di quelle cautele (correttezza, prudenza e perizia), verifiche e informazioni che sono da ritenersi normalmente necessarie per assumere le scelte gestionali. In caso contrario, si finirebbe per sindacare il merito di dette decisioni, e ciò violerebbe l’ulteriore principio di c.d. “insindacabilità delle scelte di gestione”, secondo il quale all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico.