La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone è nulla qualora preveda la nomina di un unico arbitro da parte dei soci ed in subordine da parte del Presidente del Tribunale
data: 16.10.2020
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, qualora questa preveda la nomina di un arbitro unico da parte dei soci e, in caso di divergenze, da parte del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente. Infatti, tale clausola si pone in contrasto con il contenuto del D. Lgs. 5/2003 con cui il legislatore ha inteso riformare il diritto societario. Ne deriva, dunque, che anche qualora tale clausola sia contenuta nello statuto, questa non produrrà effetti e la controversia potrà essere introdotta solo dinnanzi al giudice ordinario.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone è nulla qualora preveda la nomina di un unico arbitro da parte dei soci ed in subordine da parte del Presidente del Tribunale
data: 16.10.2020
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, qualora questa preveda la nomina di un arbitro unico da parte dei soci e, in caso di divergenze, da parte del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente. Infatti, tale clausola si pone in contrasto con il contenuto del D. Lgs. 5/2003 con cui il legislatore ha inteso riformare il diritto societario. Ne deriva, dunque, che anche qualora tale clausola sia contenuta nello statuto, questa non produrrà effetti e la controversia potrà essere introdotta solo dinnanzi al giudice ordinario.