La “Composizione negoziata” per la crisi d’impresa
data: 13.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Una delle principali novità introdotte nel Codice della Crisi (D.lgs. 12.1.2019 n. 14) dal recente D.lgs. n. 83/2022 attiene alla “Composizione negoziata”, per la crisi d’impresa.
Si tratta di uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo volontario, negoziale e stragiudiziale, il quale, pur prevedendo un percorso strutturato, risulta di utilizzo più semplice rispetto alle procedure giudiziali come gli accordi di ristrutturazione e i concordati preventivi.
Le disposizioni in tema di composizione negoziata prevedono sia la nomina di un esperto indipendente delegato a negoziare, facilitare e mediare il componimento della fase di pre-crisi, sia un ruolo di rilevo per l’organo di controllo.
Quest’ultimo è, infatti, coinvolto a partire dalla eventuale segnalazione degli “indizi” di pre-crisi all’organo gestorio, alla verifica degli adeguati assetti nella fase di avvio della procedura, fino al controllo durante la fase delle trattative.
Spetta, infatti, all’organo gestorio, decidere quale istituto giuridico utilizzare per superare i rischi di insolvenza.
La “Composizione negoziata” per la crisi d’impresa
data: 13.01.2023
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Una delle principali novità introdotte nel Codice della Crisi (D.lgs. 12.1.2019 n. 14) dal recente D.lgs. n. 83/2022 attiene alla “Composizione negoziata”, per la crisi d’impresa.
Si tratta di uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo volontario, negoziale e stragiudiziale, il quale, pur prevedendo un percorso strutturato, risulta di utilizzo più semplice rispetto alle procedure giudiziali come gli accordi di ristrutturazione e i concordati preventivi.
Le disposizioni in tema di composizione negoziata prevedono sia la nomina di un esperto indipendente delegato a negoziare, facilitare e mediare il componimento della fase di pre-crisi, sia un ruolo di rilevo per l’organo di controllo.
Quest’ultimo è, infatti, coinvolto a partire dalla eventuale segnalazione degli “indizi” di pre-crisi all’organo gestorio, alla verifica degli adeguati assetti nella fase di avvio della procedura, fino al controllo durante la fase delle trattative.
Spetta, infatti, all’organo gestorio, decidere quale istituto giuridico utilizzare per superare i rischi di insolvenza.