La nomina dell’amministratore è valida anche senza la dichiarazione formale relativa all’assenza cause di ineleggibilità e interdizione
data: 25.11.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La dichiarazione circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e delle cause di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato UE (recentemente introdotta dal D.Lgs. 183/2021), non necessita di menzioni formali risultanti dall’atto costitutivo di società, né dal verbale assembleare che contenga o dia atto della nomina dell’amministratore.
Ai fini della validità della nomina, rileva solo l’effettiva assenza delle cause in questione, non la presenza nell’atto costitutivo o nel verbale assembleare della predetta dichiarazione, per la quale la legge non richiede requisiti di forma.
La nomina dell’amministratore è valida anche senza la dichiarazione formale relativa all’assenza cause di ineleggibilità e interdizione
data: 25.11.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
La dichiarazione circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e delle cause di interdizione dall’ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato UE (recentemente introdotta dal D.Lgs. 183/2021), non necessita di menzioni formali risultanti dall’atto costitutivo di società, né dal verbale assembleare che contenga o dia atto della nomina dell’amministratore.
Ai fini della validità della nomina, rileva solo l’effettiva assenza delle cause in questione, non la presenza nell’atto costitutivo o nel verbale assembleare della predetta dichiarazione, per la quale la legge non richiede requisiti di forma.