La S.r.l. non può mai essere riqualificata in società di fatto
data: 04.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Nel caso esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la natura giuridica di una S.r.l., assumendo che questa non fosse una società di capitali quanto piuttosto un’associazione di persone o “società di fatto” il cui reale scopo era volto alla realizzazione di profitti personali illeciti da parte dei soggetti che la componevano. Tramite questo artifizio giuridico, l’Ufficio intendeva chiamare a rispondere del versamento delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi imputati alla società, il presunto “socio occulto” della presunta “società di fatto”.
A norma dell’art. 5 del TUIR infatti, può applicarsi anche alle società di fatto il criterio di imputazione reddituale previsto originariamente per le società di persone, cioè quello della c.d. “trasparenza fiscale”, in forza del quale: (i) “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili” e (ii) “ le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”
Suddetta prassi è stata tuttavia censurata dalla decisione dei giudici tributari, secondo i quali non è possibile riqualificare come società di fatto quella che è stata regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese come società di capitali e, per l’effetto, di applicare a quest’ultima le norme sull’imputazione dei redditi ai soci proprie delle società di persone e delle equiparate società di fatto. Pertanto, al fine di aggirare questi “schermi societari” l’Amministrazione finanziaria deve servirsi di altri strumenti che l’ordinamento offre, fra i quali, ad esempio, la contestazione dell’interposizione fittizia.
La S.r.l. non può mai essere riqualificata in società di fatto
data: 04.03.2022
Area: Societario, Fusioni ed Acquisizioni
Nel caso esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la natura giuridica di una S.r.l., assumendo che questa non fosse una società di capitali quanto piuttosto un’associazione di persone o “società di fatto” il cui reale scopo era volto alla realizzazione di profitti personali illeciti da parte dei soggetti che la componevano. Tramite questo artifizio giuridico, l’Ufficio intendeva chiamare a rispondere del versamento delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi imputati alla società, il presunto “socio occulto” della presunta “società di fatto”.
A norma dell’art. 5 del TUIR infatti, può applicarsi anche alle società di fatto il criterio di imputazione reddituale previsto originariamente per le società di persone, cioè quello della c.d. “trasparenza fiscale”, in forza del quale: (i) “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili” e (ii) “ le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”
Suddetta prassi è stata tuttavia censurata dalla decisione dei giudici tributari, secondo i quali non è possibile riqualificare come società di fatto quella che è stata regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese come società di capitali e, per l’effetto, di applicare a quest’ultima le norme sull’imputazione dei redditi ai soci proprie delle società di persone e delle equiparate società di fatto. Pertanto, al fine di aggirare questi “schermi societari” l’Amministrazione finanziaria deve servirsi di altri strumenti che l’ordinamento offre, fra i quali, ad esempio, la contestazione dell’interposizione fittizia.